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Emanuele CaggegiDottore Commercialista e Revisore Legale

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Forfettario e lavoro dipendente nel 2026: il limite di 35.000 euro

Forfettario 2026 e lavoro dipendente: quali redditi 2025 contano per i 35.000 euro, come leggere più CU e cosa verificare per cessazione e 2027.

Quale limite si applica nel 2026

Per il regime forfettario nel 2026 devi verificare i redditi di lavoro dipendente e assimilati del 2025: il limite è 35.000 euro. Con 35.000 euro esatti questa causa ostativa non scatta; oltre la soglia il regime è precluso nel 2026, salvo l’eccezione per il rapporto cessato, da verificare nelle sue condizioni. Il riferimento è al reddito fiscale pertinente, non al netto in busta paga né alla somma di stipendio e fatturato della Partita IVA.

L’estensione al 2026 deriva dall’articolo 1, comma 27, della legge 199/2025, che modifica il comma 12 della legge 207/2024. Il riferimento generale resta l’articolo 1, comma 57, lettera d-ter), della legge 190/2014. Si tratta di un requisito del regime fiscale: non di un divieto generale di avere una Partita IVA.

Il dato da controllare non è lo stipendio netto

La verifica riguarda i redditi fiscali delle categorie indicate dagli articoli 49 e 50 del TUIR. Non usare il netto accreditato sul conto e non identificare automaticamente la soglia con la RAL indicata nel contratto. Parti dalle Certificazioni Uniche e dalla dichiarazione, ricostruendo correttamente gli importi rilevanti.

Se hai avuto più datori di lavoro, occorre considerare il totale pertinente evitando di contare due volte somme già conguagliate. Anche pensioni e redditi assimilati possono rilevare. Le situazioni con arretrati o tassazioni particolari richiedono una lettura dei documenti: sommare indiscriminatamente ogni importo della CU può portare a una conclusione sbagliata.

Più CU: un esempio per evitare somme sbagliate

Se nel 2025 hai percepito 20.000 euro di redditi rilevanti da un datore e 18.000 da un altro, senza conguaglio tra le due certificazioni, il totale da esaminare è 38.000 euro. Verificare soltanto la CU con l’importo maggiore farebbe apparire rispettata una soglia che, in questa ipotesi, è superata. Restano da valutare cessazione e altri eventuali elementi del caso.

Se la seconda CU comprende già redditi del primo rapporto tramite conguaglio, sommare due volte le stesse somme sarebbe invece errato. Per questo servono tutte le certificazioni e la loro lettura coordinata. RAL, imponibile previdenziale e reddito fiscale non sono sempre la stessa cifra; in presenza di redditi esteri o somme soggette a tassazione particolare va ricostruita la categoria fiscale corretta.

Tre casi pratici per l’accesso nel 2026

Consideriamo un rapporto che prosegue e nessuna particolarità sui redditi. Con 34.500 euro di redditi rilevanti nel 2025, questa causa ostativa non scatta. Con 35.000 euro esatti, il risultato è lo stesso. Con 35.200 euro, il regime forfettario non è applicabile nel 2026 per questa ragione.

Restare sotto soglia non basta, da solo, per accedere: vanno controllati tutti gli altri requisiti. Il limite dei ricavi o compensi dell’attività autonoma risponde a una verifica distinta. Non sommare stipendio e fatturato per costruire un’unica soglia di 35.000 euro.

Se il rapporto è cessato, controlla anche cosa è successo dopo

La norma dispone che la verifica della soglia è irrilevante se il rapporto di lavoro è cessato. La circolare 10/E del 2016 dell’Agenzia delle Entrate chiarisce che, ai fini di questa eccezione, rileva la cessazione nell’anno precedente a quello di applicazione del regime. La prassi considera inoltre la presenza di redditi di pensione o di un nuovo rapporto ancora in essere a fine anno.

Per l’accesso nel 2026 non basta quindi dichiarare «mi sono dimesso»: occorrono data della cessazione, eventuale nuova assunzione e quadro dei redditi 2025. Una cessazione avvenuta soltanto nel 2026 non elimina automaticamente l’ostacolo per lo stesso 2026 secondo questa interpretazione amministrativa.

Superare il limite non significa dover chiudere la Partita IVA

Se manca il requisito per il forfettario, l’attività può proseguire o iniziare con il regime fiscale applicabile, purché sia compatibile con la posizione lavorativa e siano rispettate le altre condizioni. Cambiano la gestione fiscale e gli adempimenti: la scelta va impostata prima di emettere documenti con un trattamento non corretto.

Il reddito dipendente maturato nel 2026 non determina, per questa sola causa, un’uscita immediata durante il 2026: entra nella verifica dell’anno successivo. Non dare però per prorogata al 2027 la soglia temporanea di 35.000 euro; andrà applicata la disciplina vigente per quell’anno.

I redditi del 2026 e la scelta per il 2027

Un aumento di stipendio nel 2026 non provoca, per questa sola causa, l’uscita immediata dal forfettario nel corso dello stesso anno: il requisito si verifica guardando l’anno precedente. Questo meccanismo è diverso dall’uscita immediata collegata al superamento dei ricavi o compensi oltre 100.000 euro. Non trasferire una regola da una soglia all’altra.

Alla data di aggiornamento di questa guida l’estensione legislativa a 35.000 euro richiamata riguarda il 2025 e il 2026. Per applicare il regime nel 2027 occorre controllare la disciplina effettivamente vigente per quell’anno, senza presumere una nuova proroga. Se prevedi una variazione del lavoro o degli incassi, prepara in anticipo anche un confronto tra forfettario e tassazione ordinaria.

Non dimenticare il rapporto con il datore di lavoro

Una causa ostativa distinta riguarda l’attività esercitata prevalentemente verso l’attuale datore di lavoro, i datori dei due periodi d’imposta precedenti o soggetti a essi riconducibili, con l’eccezione prevista per la pratica obbligatoria professionale. Essere sotto 35.000 euro non neutralizza questa regola.

Prima di scegliere il regime, prepara CU, date dei rapporti e una previsione dei clienti. La guida su Partita IVA e lavoro dipendente affronta la compatibilità più generale. Per impostare l’attività puoi partire dalla consulenza per la Partita IVA.

Domande frequenti

Con 35.001 euro di redditi rilevanti supero il limite?

Sì. La norma riguarda redditi eccedenti 35.000 euro; vanno però verificati il corretto importo fiscale e l’eventuale eccezione per il rapporto cessato.

Devo controllare la CU 2026?

Per i redditi 2025 si utilizza normalmente la CU rilasciata nel 2026, integrandola con gli altri documenti necessari. Conta l’anno a cui si riferiscono i redditi.

Sono escluso anche dalla possibilità di lavorare in proprio?

No. L’esclusione dal forfettario riguarda il regime fiscale. Compatibilità lavorativa, adempimenti e previdenza sono verifiche separate.

I 35.000 euro comprendono anche i compensi della Partita IVA?

No. La soglia riguarda i redditi dipendenti e assimilati individuati dalla norma. Ricavi e compensi autonomi hanno soglie proprie: non vanno sommati allo stipendio per questa verifica.

Il limite di 35.000 euro è automaticamente confermato anche per il 2027?

No. La proroga richiamata dalla legge 199/2025 riguarda il 2026. Per il 2027 va verificata la disciplina applicabile: non è corretto dare per acquisita un’ulteriore estensione.

Per approfondire

Gazzetta Ufficiale · Legge 199/2025, art. 1, comma 27Gazzetta Ufficiale · Legge 207/2024, art. 1, comma 12Normattiva · Legge 190/2014, art. 1, commi 54–89Agenzia delle Entrate · Circolare 10/E del 4 aprile 2016, archivio MEFMinistero del Lavoro · Legge di bilancio 2026, soglia dei redditi dipendenti

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